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Archivio annuale 2019

Diinvaliditaimmediata

Perché una X potrebbe farti perdere l’accompagnamento anche se la Cassazione ha detto di No!

Di recente ci è capitato che un nuovo assistito ci abbia detto:

Avvocati i medici dell’ASL non mi hanno dato l’accompagnamento ma solo il 100 % perché  nonostante, a detta loro, lo meritassi hanno detto che la mia domanda d’invalidità era sbagliata…è giusto secondo lei?

La risposta a questa domanda riguarda un errore nella compilazione del certificato medico che non devi assolutamente commettere anzi che il tuo medico non deve assolutamente commettere se vuoi evitare di fare ricorso e spendere soldi e tempo. In particolare stiamo parlando della mancata spunta sul certificato del medico di base, redatto sul modello INPS, della dicitura per ottenere l’accompagnamento e che potrebbe fartelo perdere.

Partiamo con una premessa in modo da capirci a 360° ed evitare confusione.

Quando dobbiamo presentare la domanda d’invalidità la prima cosa da fare è andare dal medico di base (o altro medico certificatore) e farsi fare il certificato che il medico predisporrà sulla base dei moduli pre-compilati dell’INPS.

Ora se intendi chiedere l’accompagnamento sarebbe necessario che il medico barrasse sull’ultima pagina una delle due diciture che danno diritto all’accompagnamento:

“persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ,

oppure  

“persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Domanda: il medico è obbligato ad indicare le relative diciture?

Assolutamente no, il medico spunterà la casella qualora lo riterrà opportuno in piena scienza e coscienza; però questo non deve farci disperare perché la scelta del medico di mettere o una mettere quella famosa X rappresenta una mera indicazione per i medici della commissione INPS che possono comunque ritenere che il medico certificatore abbia sbagliato. Allo stesso modo se il medico di base spunta la casella

“impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”

questo non significa che i medici dell’INPS non possano ritenere che il diritto all’accompagnamento comunque non sussiste. Infatti chi deve giudicare sono sempre i medici della commissione. Sono sempre loro ad avere l’ultima parola.

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Poniamoci un altro quesito:

La domanda di accompagnamento non è valida se il medico non spunta una delle due caselle altrimenti?

Anche in questo caso la risposta è NEGATIVA sopratutto alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione n. 14421/2019 dove ha statuito che lo spuntare una delle due caselle non è un requisito necessario per la domanda di invalidità. Cioè la domanda d’invalidità anche se ha come obbiettivo l’accompagnamento non deve contenere per forza queste spunte sopratutto quando si tratta di persone ultra – sessantacinquenne e che richiedono di essere sottoposti ad accertamenti come invalidi civili ai sensi della legge n. 118/1971 e successive integrazioni e modificazioni. E’ chiaro però che questa è una sentenza recente e che spesso gli uffici dell’INPS non sempre sono aggiornati.

Quindi seppure la Cassazione ha fatto giustizia sul punto è sempre meglio PREVENIRE che CURARE.

Infatti spesso ci capita che le commissioni mediche dell’INPS o dell’ASL tendono a non accogliere la domanda di accompagnamento se il medico di base non spunta la relativa dicitura.

Questo perché fanno questo tipo di ragionamento:

Se il medico di base, che è la persona che conosce meglio il paziente, non ha indicato che la persona non è in grado di deambulare autonomamente oppure che necessita di assistenza continua, come facciamo noi in 5 minuti a stabilire il contrario?

Come puoi ben capire sarà molto difficile sconfiggere questo pre-giudizio.

É PIU FACILE SPEZZARE UN ATOMO CHE UN PREGIUDIZIOCit. Albert Einstein

E qui sarà ancora più importante la tua preparazione alla visita. Si perché come ti diciamo sempre alla visita bisogna andare preparati. Ecco perché diamo la possibilità a 30 persona al mese di avere una valutazione completamente gratuita con noi e i nostri medici legali per valutare:

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Chi ha l’accompagnamento può guidare? Tutto quello che devi sapere del rapporto tra accompagnamento e rilascio o rinnovo della patente di guida

Avv. mi hanno riconosciuto l’accompagnamento ora non posso più guidare l’auto?

Perderò la patente?

Queste sono le domande frequenti che ci fanno i nostri assistiti e per questo oggi vogliamo rispondere chiarendo una volta e per sempre la questione.

Se se qui stai per presentare la domanda di rinnovo della patente oppure stai per richiedere la patente e hai un’invalidità accertata molto grave.

Ti stai chiedendo se puoi essere titolare di una patente di guida?

La risposta a questa domanda è stata oggetto di un dibattito importante al quale ha messo fine il Ministero della salute con il parere n.80242290585/2016.

In questo parere il Ministero ha risposto alla richiesta di chiarimenti giunta dal Dipartimento della funzione pubblica evidenziando che la relazione che sussiste tra indennità di accompagnamento e patente di guida non è determinata dall’erogazione del beneficio economico in sé, ma dalla patologia da cui è affetta la persona richiedente l’idoneità alla guida.

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Cioè ciò che bisogna verificare è se la o le tue patologie ti consentono di metterti alla guida in sicurezza e se, anche grazie all’ausilio di supporti tecnologici, hai conservato le capacità di guida necessarie per circolare in assoluta tranquillità.

Il Ministero, alla luce di questo ragionamento, ha chiarito in modo definitivo che non vi è un’incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale.

Quindi, essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale.

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Ecco per l’appunto parliamo di patente speciale.

Di conseguenza una persona che deve rinnovare la patente o chiederne una ex novo che cosa dovrà fare?

Qui dobbiamo fare una distinzione.

Se si deve richiedere per la prima volta il rilascio di una patente speciale va richiesta la visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale presentando un certificato medico redatto su apposito modulo e una copia della patente già in possesso. E questo vale anche per il rinnovo della patente speciale quando si hanno patologie non stabilizzate o suscettibili ad aggravamento. Qui 3 mesi prima della scadenza della patente va fatta la richiesta di visita.

Invece quando si procede al rinnovo ma si hanno patologie stabilizzate, invece, l’iter è più semplice e prevede, una volta stabiliti, dopo la prima visita i requisiti di idoneità psicofisica, i rinnovi potranno essere effettuati presso il medico monocratico con scadenza naturale della patente ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 anni fino a 70 anni e ogni 3 anni fino agli 80 anni. Per i rinnovi successivi al rilascio, quindi, non si dovrà più passare per la Commissione Medica Locale.

Sottolineiamo, infine, che oramai quando si presenta la domanda d’invalidità e si va a fare la visita presso le commissioni INPS o ASL sono gli stessi medici che fanno la segnalazione all’autorità competente e questo comporterà che sarete chiamati a visita presso la Commissione Medica Locale.

Ma attenzione questa visita di idoneità non deve far paura perché nella stessa bisognerà esclusivamente dimostrare di essere nelle condizioni di guidare. Anche in questa volta abbiamo visto che la disciplina dell’invalidità ha delle peculiarità che bisogna conoscere e che derivano da leggi, leggine, regolamenti e persino pareri e circolari ministeriali pertanto bisogna fare molta attenzione.

Insomma come ti diciamo sempre, è necessario che ti “prendi cura della tua invalidità”.

Se vuoi sapere come fare e ottenere finalmente il riconoscimento dei tuoi diritti sta a te muoverti nel modo giusto. I nostri avvocati e i nostri medici legali possono assisterti con una VALUTAZIONE GRATUITA dove ti indicheranno i passi da compiere grazie ad uno studio attento della tua pratica.

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