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Perché una X potrebbe farti perdere l’accompagnamento anche se la Cassazione ha detto di No!

Di recente ci è capitato che un nuovo assistito ci abbia detto:

Avvocati i medici dell’ASL non mi hanno dato l’accompagnamento ma solo il 100 % perché  nonostante, a detta loro, lo meritassi hanno detto che la mia domanda d’invalidità era sbagliata…è giusto secondo lei?

La risposta a questa domanda riguarda un errore nella compilazione del certificato medico che non devi assolutamente commettere anzi che il tuo medico non deve assolutamente commettere se vuoi evitare di fare ricorso e spendere soldi e tempo. In particolare stiamo parlando della mancata spunta sul certificato del medico di base, redatto sul modello INPS, della dicitura per ottenere l’accompagnamento e che potrebbe fartelo perdere.

Partiamo con una premessa in modo da capirci a 360° ed evitare confusione.

Quando dobbiamo presentare la domanda d’invalidità la prima cosa da fare è andare dal medico di base (o altro medico certificatore) e farsi fare il certificato che il medico predisporrà sulla base dei moduli pre-compilati dell’INPS.

Ora se intendi chiedere l’accompagnamento sarebbe necessario che il medico barrasse sull’ultima pagina una delle due diciture che danno diritto all’accompagnamento:

“persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ,

oppure  

“persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Domanda: il medico è obbligato ad indicare le relative diciture?

Assolutamente no, il medico spunterà la casella qualora lo riterrà opportuno in piena scienza e coscienza; però questo non deve farci disperare perché la scelta del medico di mettere o una mettere quella famosa X rappresenta una mera indicazione per i medici della commissione INPS che possono comunque ritenere che il medico certificatore abbia sbagliato. Allo stesso modo se il medico di base spunta la casella

“impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”

questo non significa che i medici dell’INPS non possano ritenere che il diritto all’accompagnamento comunque non sussiste. Infatti chi deve giudicare sono sempre i medici della commissione. Sono sempre loro ad avere l’ultima parola.

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Poniamoci un altro quesito:

La domanda di accompagnamento non è valida se il medico non spunta una delle due caselle altrimenti?

Anche in questo caso la risposta è NEGATIVA sopratutto alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione n. 14421/2019 dove ha statuito che lo spuntare una delle due caselle non è un requisito necessario per la domanda di invalidità. Cioè la domanda d’invalidità anche se ha come obbiettivo l’accompagnamento non deve contenere per forza queste spunte sopratutto quando si tratta di persone ultra – sessantacinquenne e che richiedono di essere sottoposti ad accertamenti come invalidi civili ai sensi della legge n. 118/1971 e successive integrazioni e modificazioni. E’ chiaro però che questa è una sentenza recente e che spesso gli uffici dell’INPS non sempre sono aggiornati.

Quindi seppure la Cassazione ha fatto giustizia sul punto è sempre meglio PREVENIRE che CURARE.

Infatti spesso ci capita che le commissioni mediche dell’INPS o dell’ASL tendono a non accogliere la domanda di accompagnamento se il medico di base non spunta la relativa dicitura.

Questo perché fanno questo tipo di ragionamento:

Se il medico di base, che è la persona che conosce meglio il paziente, non ha indicato che la persona non è in grado di deambulare autonomamente oppure che necessita di assistenza continua, come facciamo noi in 5 minuti a stabilire il contrario?

Come puoi ben capire sarà molto difficile sconfiggere questo pre-giudizio.

É PIU FACILE SPEZZARE UN ATOMO CHE UN PREGIUDIZIOCit. Albert Einstein

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